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A cinquant’anni dal deposito della sentenza che aprì l’etere alla radiotelevisione privata, l’avvocato e storico Gian Luca Barneschi ci consegna una ricostruzione appassionante e tutt’altro che celebrativa. Più che un articolo, un pezzo della storia del nostro Paese: da leggere per capire come nacque davvero la libertà radiotelevisiva italiana.

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Articolo a cura di Gian Luca Barneschi


Avvocato specializzato
in diritto dei media dal 1989.
Ha assistito tutti i principali editori
radiotelevisivi privati e altre aziende
del settore pubblicità e marketing
e pubblicato commenti e note per
il Centro Studi e Documentazione RAI;
Il Diritto delle Radiodiffusioni; Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica;
Il Sole 24 Ore; Millecanali.

Come storico ha pubblicato scritti in
Nuova Storia Contemporanea, Gnosis
e in vari quotidiani e periodici,
partecipando e organizzando
decine di eventi.

Tra le sue pubblicazioni: Balvano 1944 (Premio Basilicata 2005); L’inglese che viaggiò con il re e Badoglio (Premio Cerruglio Unuci 2014), tradotto in inglese An Englishman Abroad, 2019); Il disastro dimenticato. Treno 8017 Balvano 1944 (2024)
e Mafalda di Savoia – Il martirio
di una principessa italiana (2026).

La liberalizzazione radiotelevisiva in Italia costituì evento epocale, ma anche emblematica vicenda, articolatasi attraverso percorso erratico e peculiare, che cinquant’anni dopo -nell’indifferenza e cattiva narrazione generale- è opportuno ripercorrere, attraverso la narrazione non solo degli eventi più rilevanti, ma anche di risvolti riservati.

In principio fu il monopolio statale: prima e dopo l’era fascista

La prima norma in materia di telecomunicazioni (legge 395/1910) così disciplinava la materia: “sono riservati al governo lo stabilimento e l’esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, e, in generale, di tutti quelli per i quali, nello stato e nelle colonie dipendenti, a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l’uso di fili conduttori. E’ però in facoltà del governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico, od anche di servizio pubblico o privato, l’autorizzazione di stabilire ed esercitare impianti di tal natura a terra e sulle navi da diporto o di commercio, previa regolare concessione.

Il Regio Decreto 1067/1923 –poi- ribadì la riserva allo stato “a terra, a bordo delle navi e delle aeronavi, l’impianto e l’esercizio di comunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche senza l’uso di fili conduttori di collegamento, oppure a onde guidate”.

Formalmente tali norme sono state in vigore sino al 2008!

Tali prescrizioni erano tipiche e conseguivano alla monopolizzante ottica di sicurezza nazionale.

L’esercizio radiofonico, a partire dal 1924 e, poi, quello televisivo (dal 1954, dopo anni di sperimentazione) vennero affidati in concessione a società di titolarità pubblica, in regime di monopolio.

La scelta del monopolio, in astratto non obbligata era inevitabile secondo le concezioni dell’epoca.

Peraltro, prima e dopo l’era fascista, il monopolio pubblico, oltre che alla capacità diffusiva venne esteso anche alla produzione dei programmi: ciò evidentemente mirava ad un controllo diretto anche sui contenuti, non avendo una sua logica intrinseca di carattere giuridico.

I primi tentativi (buono il livello dei soggetti, scarsa la contestualizzazione tecnico-giuridica)

Le articolate ed ingarbugliate vicende che portarono alla fine del monopolio nel settore radiotelevisivo ci trascinano in una dimensione di sbalorditiva inattualità, quasi come pensare alla vita nei secoli precedenti, senza elettricità, acqua corrente, illuminazione pubblica, trasporti motorizzati, telefono…e internet.

Ma ciò è quanto sussisteva sino alla metà degli anni ‘70 in Italia (e in quasi tutto il mondo, con rilevanti eccezioni come gli Stati Uniti), allorché ebbe inizio quel processo, dipanatosi peculiarmente e foriero di epocali trasformazioni, i cui più segreti risvolti furono appannaggio di pochi soggetti ed i cui accadimenti sono stati e sono condensati in narrazione tipicamente superficiale e addomesticata, nel segno di una vana autoreferenzialità.

Il “Il Tempo-TV”e TVL: la sfida al monopolio entra in tribunale

Il 19 dicembre 1956 la società “Il Tempo-Tv” (legata all’omonima testata quotidiana) fece richiesta al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni di concessione di alcuni canali televisivi per effettuare trasmissioni senza pretendere dagli utenti canone d’abbonamento (al contrario della Rai).

Tre mesi dopo l’istanza venne respinta sulla base dell’esclusiva concessa alla Rai.

La società si attivò giudizialmente.

Anche a Milano, si era costituita la società per azioni TVL (Televisione Libera), per l’esercizio di una rete televisiva.

Per comprendere quale fosse l’atmosfera repressiva dell’epoca, basti evidenziare che nei confronti di TVL fu immediatamente attivata l’azione penale. E la Procura della Repubblica di Milano intervenne il 24 ottobre 1958, sequestrando gli impianti dell’emittente, anche se gli stessi non erano neanche messi in funzione…

Si puniva dunque anche il mero possesso di apparati trasmissivi.

Anche TVL decise di attivarsi in sede giudiziaria. In ambedue i contenziosi venne sollevata questione di costituzionalità delle norme legittimanti il monopolio, in riferimento agli articoli 21, 23, 41 della Costituzione.

Nel corso del conseguente giudizio avanti la Corte Costituzionale, la difesa del ministero sostenne che la riserva attuata a favore di ente controllato dallo Stato trovasse la sua giustificazione nella limitatezza della risorse trasmissive, determinante inevitabile “monopolio naturale”. A questa argomentazione i legali delle due società contrapposero la possibilità di utilizzare anche la banda UHF, in quel periodo ancora non sfruttata.

Dunque, emerse subito questo decisivo profilo tecnico dal quale si originava la macro questione giuridica. E, a giudicare da quanto accadde, nessuno si premunì di svolgere quelle elementari analisi tecniche, in merito alla consistenza della risorsa trasmissiva disponibile, facilmente realizzabili anche da un perito elettrotecnico alle prime armi…

Gli equivoci più o meno strumentali in merito alla fondamentale essenza tecnica della questione si susseguirono per decenni, anche nel XXI secolo, nonostante la costituzione di apposite commissioni di studio. L’intera storia delle radiodiffusioni italiane è stata ed è un’altra storia di inganni reciproci, spesso neanche percepiti, nonostante il fatto che il profilo tecnico delle questione tutto avrebbe dovuto legittimare, salvo che affermazioni e conclusioni prive di fondamento. A ciò si abbinò anche, nella maggior parte degli uomini di legge, giornalisti e politici, salvo luminose eccezioni, la scelta di affrontare la questione sulla base dei propri preconcetti di fonte, o di convenienza spiccia di base partitica.

La sentenza 59/1960: il monopolio come argine all’oligopolio

Il 13 luglio 1960 venne depositata la sentenza n. 59 della Corte Costituzionale secondo la quale la normativa vigente non si poneva in contrasto con gli articoli 21, 33 e 41 della Costituzione.

I giudici affermarono che la riserva statale sui servizi radiotelevisivi si giustificasse sulla base della limitatezza dei canali utilizzabili (non suscettibili di essere lasciati alla disponibilità dei privati, se non a prezzo di situazioni di tipo oligopolistico), condividendo il presupposto che la gestione pubblica garantisse quelle condizioni di obbiettività, imparzialità, completezza e continuità, necessarie ed indispensabili affinché il servizio televisivo rispondesse a fini d’utilità generale. La corte peraltro formulò l’auspicio che fosse assicurata e garantita ad ogni manifestazione del pensiero possibilità di diffusione adeguata, sottolineando che il servizio pubblico dovesse esser finalizzato a fruizione attiva da parte degli interessati ad avvalersene, auspicando l’emanazione di nuova normativa.

Dunque il monopolio (teoricamente rispettoso del pluralismo) era preferibile ad un ipotetico oligopolio.

Gli stimoli della Corte Costituzionale restarono inascoltati e negli anni successivi solo gli esponenti del Partito Liberale Italiano teorizzarono la fine del monopolio pubblico.

Non mancarono critiche alla sentenza da parte dei giuristi: Sergio Fois rilevò come stupisse “l’esiguità delle motivazioni attraverso le quali la Corte ha risolto l’interrogativo in questione, tanto più se si considera la mole del materiale di giudizio offerto alla sua meditazione dalle deduzioni delle parti”. Giuliano Amato, allora giovane giurista e poi molto di più, sostenne che la formula cristallizzata dai giudici costituzionali, secondo la quale la diffusione radiotelevisiva dovesse esser consentita a tutti e quindi deve esser gestita dallo Stato, costituisse paradosso solo apparente.

Rimaneva totalmente ingiustificato, peraltro, il monopolio della produzione e realizzazione dei contenuti.

La seconda rete RAI e l’occupazione preventiva dell’etere

Sei giorni dopo il deposito della sentenza n. 59 della Corte Costituzionale, il 19 luglio 1960, venne pubblicata la convenzione aggiuntiva tra Stato e Rai con la quale venne legittimato l’esercizio di una seconda rete televisiva, che avrebbe iniziato le sue trasmissioni il 4 novembre 1961.

La vicinanza delle date potrebbe costituire un caso fortuito, ma, se si considera l’analogia con quanto avvenuto negli anni successivi e, soprattutto, quanto sostenuto avanti la Corte Costituzionale dai legali delle emittenti private in pectore, in merito alla disponibilità della banda UHF, proprio quella destinata alla seconda rete, la nascita di questa nuova rete pubblica potrebbe essere interpretata come mossa tempestiva per impedire di fatto che la suesposta tesi (tecnicamente ineccepibile) potesse essere condivisa sulla base della effettiva disponibilità di risorse trasmissive.

Peraltro, in questa maniera, la presupposta scarsezza della risorsa trasmissiva, elemento fondante della decisione della Corte Costituzionale, a sei giorni dalla sua pubblicazione venne smentita dai fatti…

Ciò costituì il primo caso di occupazione dell’etere in via preventiva, seppur legittimata ex lege.

Bolzano e la conferma del monopolio

Nello stesso 1961 la Corte Costituzionale tornò ad occuparsi del monopolio di Stato a seguito del giudizio di legittimità costituzionale relativo al disegno di legge 6 ottobre 1960 (“Norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni”) della giunta della provincia di Bolzano.

L’ente locale, tipicamente forzando e debordando dai propri poteri, aveva tentato di introdurre propria competenza esclusiva quanto all’approvazione dell’orario dei programmi radiotelevisivi locali e persino per la vigilanza del rispetto della proporzionalità etnica tra il personale destinato alla direzione ed esecuzione dei programmi. Il disegno di legge prevedeva anche sanzioni a carico della Rai in caso d’inosservanza di tali principi.

Nel richiedere alla Corte Costituzionale l’annullamento del disegno di legge, la Presidenza di Consiglio dei Ministri eccepì che lo stesso, violando persino le norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, interferisse sulla “concessione in atto alla Rai Tv per l’esercizio in regime di monopolio dei servizi radiotelevisivi”, sottolineando inoltre che nessuna norma locale, o nazionale legittimasse la pretesa. Nel ricorso si concludeva che “Il servizio delle radiodiffusioni non può perdere il suo carattere nazionale, specie in relazione alla limitatezza delle frequenze ed agli impegni internazionali assunti nel campo delle telecomunicazioni”.

Con sentenza pubblicata in data 11 luglio 1961, la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità del disegno di legge, riaffermando i principi della pronuncia dell’anno precedente.

La parabola cadente del monopolio radiotelevisivo non aveva ancora avuto inizio.

La lenta fine del monopolio pubblico tra volenterosi dilettanti e politici ingessati, in attesa di un vincitore per caso

Negli anni successivi si susseguirono tentativi, più o meno velleitari, anche in modalità offshore, a imitazione di quanto avveniva in Gran Bretagna, successivamente più o meno ingigantiti e mitizzati dai protagonisti, o da narratori ignoranti.

TeleBiella: la prima crepa nel sistema

Il 20 aprile 1971 a Biella, la sezione stampa del locale tribunale concesse per la prima volta la registrazione per “giornale periodico a mezzo video” a “Telebiella”. Nel mese di ottobre, poi, a Rimini, “Babelis Tv” iniziò le sue trasmissioni a circuito chiuso (in pratica all’interno di alcuni stabili).

La sfida effettiva al monopolio della Rai non poteva certo dirsi iniziata con questi tentativi semiamatoriali di ridottissima dimensione qualitativa e quantitativa, peraltro attuati in violazione della normativa di settore. Ma lentamente si concretizzarono evoluzioni, conseguenti alla combinazione di iniziative private ed interventi della magistratura.

Poggibonsi: il giudice che comprese il nodo tecnico

Fu l’ordinanza del Pretore di Poggibonsi del 15 maggio 1971 a iniziare a smuovere le acque: finalmente un giudice mostrò di aver percepito adeguatamente i dettagli tecnici della questione.

Il Pretore Ghini, dichiarando la non manifesta infondatezza della questione costituzionale sollevata in giudizio, affermò senza mezzi termini che il monopolio “appare in netto contrasto con la nostra Costituzione che, all’art. 21, ha inteso garantire a tutti i cittadini, da soli od associati, la possibilità di manifestare con qualsiasi mezzo il proprio pensiero”, così argomentando: “la radio trasmissione non può essere affatto considerata un servizio pubblico, dato che essa non è un semplice mezzo di comunicazione, come le poste i telegrafi e i telefoni (per i quali è sufficiente che siano posti a disposizione di tutti, al fine specifico di permettere uno scambio privato di messaggi), ma è principalmente un mezzo di diffusione del pensiero. Di conseguenza, non può assolutamente ritenersi che la funzione della radio trasmissione si esaurisca, per sua natura in un servizio di informazione e spettacolo, di cui i cittadini siano soltanto passivi destinatari. Va inoltre tenuto presente che l’art. 43 subordina la monopolizzazione pubblica alla esistenza di un preminente interesse generale….appare assai difficile ravvisare tale preminente interesse a proposito della monopolizzazione della radio diffusione, poiché, se è vero che nel regime democratico lo Stato è legittimato ad agire entro limiti amplissimi al fine di attuare la volontà dei propri cittadini, è altrettanto vero che lo Stato non è affatto legittimato ad intervenire direttamente nelle delicate fasi relative alla formazione di tale volontà”.

E quanto al profilo tecnico: “va recisamente contestato che sussiste quella limitatezza del mezzo, cui ha fatto cenno la Corte. Infatti l’esistenza di ampie bande VHF e UHF, la esistenza di moderni metodi di trasmissione multicanale senza fili o ad onde guidate, la possibilità di trasmissione su uno stesso canale da parte di stazioni lontane, e tra loro non interferenti, rende oggi pressochè illimitata la possibilità di trasmissioni. Quanto al costo degli impianti, non è certamente molto elevato, ed è comunque alla portata di molti. Lo stesso dicasi per il costo delle trasmissioni che può variare entro limiti amplissimi, e che dipende esclusivamente dalle scelte del titolare della stazione trasmittente.

Appare del tutto inesatto, dunque, che l’attività della radio televisione sarebbe in ogni caso destinata a costituire un oligopolio. Ma, anche valendo in ipotesi ammettere come valida tale asserzione, appare fortemente criticabile la motivazione adottata in relazione all’art. 43 Cost. Se, infatti, una situazione obbiettiva di oligopolio fosse di per se sufficiente a legittimare il monopolio statale, dovrebbero essere monopolizzate, con analogo ragionamento, anche le testate dei giornali quotidiani e settimanali. La verità è che la nostra coscienza si ribella all’idea di una mancanza di libertà nella stampa, ma non siano altrettanto sensibilizzati all’idea di una radio e di una televisione libera siamo pertanto condizionati e rassegnati all’idea di una radio di Stato, senza renderci pienamente conto che il nostro costituente, all’art. 21, ha sancita la libertà di tutti i mezzi di diffusione senza alcuna limitazione o riserva.

A questo punto è da mettere seriamente in dubbio che lo Stato “si trovi istituzionalmente nelle migliori condizioni di obbiettività e imparzialità” per attuare il precetto costituzionale, relativamente alla diffusione del pensiero a mezzo di radio onde, dato che lo Stato è in realtà, di volta in volta, portatore della voce della maggioranza…. Il divieto di monopolizzazione della radio diffusione, contenuto negli articoli 21 e 43 Cost. è…talmente esplicito e generale che non appare concepibile neppure il tentativo – da taluni proposto – di “liberalizzare” il monopolio attribuito ai cittadini il diritto ad ottenere a turno (o seconda altre modalità) l’uso temporaneo e parziale degli impianti…nessuna ragione di opportunità pratica o politica potrebbe essere tanto forte da porre nel nulla l’incondizionato dettato dall’art. 21 Cost.; e d’altra parte come è stato già sottolineato, lo Stato potrebbe mantenere, anche nel caso di abolizione del monopolio, una funzione di controllo tecnico e di repressione penale”.

Ben contestualizzando, il pretore evidenziò anche come fosse molto più facile diffondere notizie parziali e non obiettive in regime di monopolio, in assenza di effettivo confronto, mentre in un regime pluralistico, l’inevitabile contraddittorio offrisse più ampie possibilità di manifestare il proprio pensiero liberamente.

Il pretore di Poggibonsi, dunque, smentì tutte le argomentazioni utilizzate per legittimare il monopolio e la sua fondamentale decisione e mostrò, attraverso la sua ampia e dinamica motivazione come un presupposto di ordine tecnico (la presunta limitatezza dei canali) non potesse far venire meno l’attuazione di un principio costituzionale. In pratica il giudice affermò che la scelta e la difesa del monopolio fossero conseguenza di incostituzionali decisioni politiche. Nei mesi successivi, altre decisioni sollevarono la questione di costituzionalità delle norme che legittimavano il monopolio statale sulle radiodiffusioni.

Telebiella assolta, il ministero reagisce

Il 6 aprile 1972, “Telebiella” iniziò a diffondere la sua programmazione via cavo con una certa regolarità. A seguito di denuncia di un cittadino venne attivato giudizio penale, conclusosi con la storica assoluzione pronunciata dal Pretore di Biella il 24 gennaio 1973. Nella motivazione della decisione il giudice sottolineò che “se ragioni tecniche possono imporre un monopolio per la televisione effettuata mediante radio-onde, in considerazione del numero limitato di canali, queste ragioni non sembrano davvero sussistere per la Tv via cavo”. Era così, anche se i costi per la realizzazione di una rete via cavo di rilievo erano proibitivi.

La Procura della Repubblica di Biella non interpose appello.

La reazione del Ministero PPTT alla sentenza giunse il 12 febbraio: con diffida inviata ai responsabili di “Telebiella”, venne intimata la disattivazione degli impianti (definiti “abusivi”), entro quindici giorni. Per scelta, ovvero disservizio puro, la diffida giunse però ai titolari dell’emittente soltanto il 27 febbraio, proprio nel giorno di scadenza dell’ultimatum ministeriale.

L’emittente piemontese continuò le sue trasmissioni.

Gran parte del mondo politico mantenne un atteggiamento decisamente ostile nei confronti di questi embrionali tentativi di giungere ad un pluralismo nelle radiodiffusioni. La scelta -anzi- fu quella di consolidare il monopolio con adeguati avalli giuridici.

La politica rilancia il monopolio

Il 26 febbraio 1973 la commissione governativa sulla riforma della Rai, presieduta da un consigliere di stato, rese nota la sua relazione: l’inevitabilità del monopolio radiotelevisivo venne incredibilmente riconfermata, pur rilevandosi che i nuovi mezzi di trasmissione avrebbero potuto comportare una ridefinizione ed una diversa disciplina, ma sempre e solo nel contesto del monopolio pubblico.

Il 29 marzo con decreto n. 156 del Presidente della Repubblica venne approvato il “Nuovo Testo delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni”, in sostituzione di quello del 1936, più volte novellato nei decenni successivi. Nel testo era presente l’articolo 195, che puniva “l’istallazione e l’esercita un impianto di telecomunicazioni, senza prima aver ottenuto la relativa concessione o l’autorizzazione, con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da ventimila a duecentomila lire se il fatto riguarda impianti radioelettrici”, fermo restando che l’amministrazione poteva “provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l’impianto ritenuto abusivo e a sequestrare gli impianti”.

La pubblicazione del testo normativo ebbe un risultato clamoroso ed inatteso, dando luogo ad una crisi di governo. La vicenda fu eloquente: al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l’onda dell’entusiasmo suscitato da “Telebiella”, aveva fatto sì che numerose altre emittenti via cavo avessero iniziato le trasmissioni. Curiosamente le forze parlamentari e gli stessi membri del governo parvero rendersi conto dell’esistenza del decreto e dei suoi contenuti soltanto al momento della sua entrata in vigore. Il 28 maggio, dopo polemiche tra gli alleati di governo, il Partito Repubblicano (peraltro esterno alla coalizione) tolse il suo appoggio e il 12 giugno il governo si dimise.

Intanto l’ordine di disattivazione a carico di “Telebiella” generò ulteriore rinvio alla Corte Costituzionale, che però continuava a temporeggiare.

Forse, come ricordato da alcuni giuristi, i giudici costituzionali indugiavano, temendo le conseguenze di una pronunzia di illegittimità costituzionale del monopolio, sulla base delle suggestioni terroristiche dei politici e giuristi più strenuamente e ciecamente favorevoli al monopolio (come scriveva Emanuele Santoro, esponente della seconda categoria “la stessa accelerazione (o il rallentamento) dei procedimenti, in relazione a particolari eventi rispetto ai quali la decisione è chiamata ad incidere, rappresenta uno strumento (al quale talvolta e opportunamente la Corte ha fatto ricorso) di indubbia efficacia per graduare nel tempo le decisioni e per dare ad esse, quoad tempus, la più opportuna collocazione. Si tratta, ovviamente, di uno strumento delicatissimo, il cui uso riflette la sensibilità politica, nel senso più ampio, di chi è chiamato ad adoperarlo”.

Tale sindrome di sicuro si verificò in materia successivamente, come confessato in un’intervista del marzo 1994, da un ex presidente della Corte Costituzionale, in riferimento ad altra “sentenza nel cassetto” (la 826/1988).

Sequestri, processi e nuove resistenze

Il 28 febbraio 1974, l’organo poliziesco della competente amministrazione (Escopost) sequestrò a Pescara le attrezzature di “Teleabruzzo”, installate nell’aula magna dell’Università per la trasmissione di dibattito sul referendum per il divorzio, provocando polemiche a livello nazionale, anche per i risvolti politici della vicenda. Il processo penale a carico dell’editore di Teleabruzzo si concluse il 20 luglio dello stesso anno con l’assoluzione.

Attraverso gli organi di partito e non, i due principali partiti dell’epoca (DC e PCI) continuavano a manifestare il loro sostegno al monopolio statale, affermando la necessità della sua estensione anche al cavo, mentre su posizioni progressivamente più aperte si trovavano PSI, PRI, MSI, PLI, mentre il Partito Radicale da sempre propugnava liberalizzazione pressoché completa e drastica riforma della Rai.

Ma un’altra forma di attacco al monopolio pubblico -di superiore impatto- si stava concretizzando.

Le televisioni straniere aprono un nuovo fronte

Data la non ottimale copertura degli impianti del servizio pubblico, negli anni si era sviluppata l’istallazione di piccoli ripetitori per consentirne la ricezione in zone disagiate: anche ciò si poneva in contrasto con il monopolio trasmissivo e i soggetti responsabili subivano condanne penali.

A partire dai primi anni ’70 tale attività era diventata più rilevante, anche quantitativamente, attraverso la ripetizione di programmi televisioni stranieri: attività non scaturita da esigenze di maggior pluralismo informativo, ma dall’intraprendenza di alcuni installatori di antenne di ricezione che, interessati all’incremento della loro attività, avevano attivato ripetitori con raggio d’azione sempre più ampio.

A monte di tutto sussisteva ulteriore interesse economico dei costruttori di apparecchi televisivi a colori: all’epoca –infatti- i due canali televisivi italiani venivano diffusi in bianco e nero, mentre le trasmissioni della Televisione della Svizzera Italiana, di “Tele Capodistria” e del secondo canale francese, erano a colori. E così la ripetizione dei programmi delle emittenti straniere assunse dimensioni qualitative e quantitative sempre più rilevanti, seppur nel contesto di un sostanziale abusivismo.

Ancora una volta l’autorità giudiziaria fu costretta ad intervenire, mentre i partiti politici presentavano progetti di legge per la disciplina del settore dai contenuti oscillanti tra l’anacronistico ed il velleitario.

Il 7 giugno 1974, il Ministero PPTT, intimò ai titolari di tutti i ripetitori istallati sul territorio italiano di smantellare gli impianti “entro tre giorni, pena il sequestro”: da ciò scaturirono inevitabilmente procedimenti giudiziali in sede penale, che determinarono ulteriori rinvii alla Corte Costituzionale.

In sostanza i magistrati del Palazzo della Consulta erano chiamati a valutare se il monopolio si estendesse anche ai ripetitori di programmi esteri.

La fase finale del monopolio radiotelevisivo, erosione consapevole o inconsapevole?

Inesorabilmente la situazione cominciava a palesarsi: mentre alcuni studiosi come Amato e Santoro preconizzavano che la Corte Costituzionale avrebbe confermato i suoi precedenti orientamenti favorevoli al monopolio pubblico, cominciavano ad emergere –a livello giornalistico e politico- opinioni di segno contrario, anche se in alcuni casi si trattava di tipici riposizionamenti tattici, più che espressioni di resipiscente redenzione.

In ogni caso anche la Corte Costituzionale ne subì il contagio…

La sentenza 225/1974: il primo cedimento

Il 10 luglio 1974 venne pubblicata la sentenza numero 225.

A seguito di diciassette ordinanze pretorili, in parte riguardanti altre fattispecie, emesse dal maggio 1971 al giugno 1973, i giudici costituzionali erano stati chiamati a scrutinare la costituzionalità della normativa di settore, in riferimento agli articoli 21, 41 e 43.

La Corte ribadì che il monopolio statale dei servizi radiotelevisivi non violasse le disposizioni di tali articoli della costituzione, data la permanenza delle ragioni giustificative della riserva allo Stato espresse nella sentenza n. 59/1960. La motivazione era sempre la stessa: la (presupposta) limitata disponibilità di risorse trasmissive consentiva solo a pochi l’utilizzazione del mezzo radiotelevisivo, non rendendo possibile la libera concorrenza: conseguentemente il monopolio pubblico garantiva l’interesse della collettività, data la sussistenza dei tre requisiti previsti dall’art. 43 della Costituzione (servizio pubblico essenziale; preminente interesse generale dello stesso e fini d’utilità generale).

Nel corso della discussione avanti la corte, tra l’altro, l’Avvocatura dello Stato aveva affermato che, rispetto al 1960, la disponibilità di canali televisivi fosse rimasta immutata e si prevedesse futura riduzione per l’assegnazione di parte di essi ad altri servizi.

Ma tutto ciò costituiva sorta di ossimoro-aporia, che trovava spiegazione nella teorica e pretesa imparzialità del monopolio pubblico. Insomma, la presupposizione era la seguente: i fini d’utilità generale imposti dalla Costituzione potevano esser raggiunti solo attraverso il monopolio pubblico, in quanto migliore strumento di allargamento della partecipazione e del pluralismo informativo. E ciò non si poneva in contrasto con l’art. 21 della Costituzione in quanto l’alternativa (i.e.: la liberalizzazione) si sarebbe tradotta inevitabilmente in effettivo predominio di pochi.

Le televisioni straniere rompono l’autarchia informativa

In contraddizione con tali premesse concettuali, espressione di precisi orientamenti politici ed inadeguata analisi tecnica, venne però affermata causalmente, ma non casualmente, l’incostituzionalità delle norme che vietavano e-o sottoponevano il funzionamento dei ripetitori di emittenti straniere al rilascio di licenze e concessioni puramente discrezionali.

Secondo l’erronea motivazione: “L’istallazione e l’esercizio di impianti del tipo in esame non sono, infatti, certamente tali da originare situazioni di monopolio o di oligopolio, ove si consideri che essi sono alla portata di semplici commercianti di materiali radiotecnici, e che, soprattutto, sono volti non già a consentire a pochi privilegiati di manifestare il proprio pensiero quanto, invece, a permettere alla generalità di accedere agevolmente ad una pluralità di fonti d’informazione. Né l’esercizio degli impianti in parola può essere riguardato come servizio pubblico essenziale od attività di preminente interesse generale non ponendosi, evidentemente, nella specie alcuno dei problemi di obbiettività ed imparzialità considerati dalla Corte nella sentenza n. 59 del 1960 ed essendo invece i ripetitori destinati ad ampliare, in sostanziali condizioni di eguaglianza per i destinatari del servizio, il novero degli strumenti di informazione e consentire la libera circolazione tra i consociati di notizie e di idee.

Non va, inoltre, trascurato che i “ripetitori” sono dotati di limitatissima potenza e sono idonei ad irradiare segnali per un raggio di poche decine di chilometri, così da rendere meramente teorico il pericolo di interferenze tra diverse stazioni”.

Poi, errando ancora, i giudici costituzionali affermarono “la riserva allo Stato, in quanto trova il suo presupposto nel numero limitato delle bande di trasmissioni assegnate all’Italia, non può abbracciare anche attività, come quella inerenti ai c.d. ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano nelle bande anzidette. E’ evidente che in questo particolare settore senza apprezzabili ragioni, l’esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un bene essenziale della vita democratica, finisce col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti d’informazione.

Può ammettersi che l’impianto e l’esercizio di siffatti ripetitori debbano essere sottoposti ad una disciplina legislativa in considerazione della salvaguardia dei pubblici interessi. Ma è anche vero che la tutela di questi ultimi può realizzarsi con un regime di autorizzazione, non esige certo l’esclusione del diritto del singolo”.

Insomma, sempre incorrendo in decisiva svista quanto ai profili tecnici della questione, la decisione si rivelò corretta, proprio perché nella sostanza contraddiceva quanto espresso a livello di presupposti.

Andando anche al di la del materiale istruttorio sottoposto, i giudici costituzionali giunsero, infatti, attraverso serendipità, con evidente eterogenesi dei fini, a decisione giusta, sulla base di motivazione evidenziante presupposti tecnici erronei.

I sette comandamenti per il servizio pubblico

In motivazione, oltre alla prima declaratoria d’incostituzionalità del monopolio pubblico sulle radiodiffusioni, i giudici costituzionali enunciarono alcune direttive, finalizzate ad indirizzare in direzione più rispettosa dei principi costituzionali l’operatività del servizio pubblico.

Queste direttive (completezza, obiettività ed imparzialità informativa; controllo parlamentare; massimo diritto d’accesso; rispetto dei canoni della deontologia professionale da parte dei giornalisti; limitazione della pubblicità, per evitare eccessiva concorrenza alla stampa; diritto alla rettifica), articolate in sette punti vennero definite da stampa e dottrina i “sette comandamenti”.

La Corte si curò di precisare che non intendesse esprimere “alcun giudizio sul modo col quale i mezzi radiotelevisivi sono stati finora gestiti: intende solo adempiere al suo dovere di accertare quali siano le condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali”. Ma quelle “condizioni minime” apparivano decisamente in contrasto con le premesse delle righe precedenti e la situazione effettivamente in atto.

E chi scrive non ha nessun problema ad evidenziare che le indicazioni afferenti l’imparzialità e la deontologia professionale -in particolare- dopo cinquant’anni risultino tuttora ignorate, come dimostra l’esperienza quotidiana e controversi casi di grande attualità.

La sentenza 225/1974: via libera al cavo locale

Peraltro in pari data la Corte Costituzionale aveva pubblicato anche la sentenza n. 226/1974, con la quale era stata erosa altra parte del monopolio pubblico radiotelevisivo.

La pronunzia, originata dall’ordinanza di rinvio del Pretore di Biella, dichiarò l’illegittimità costituzionale della normativa di settore “nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo” sia per contrasto con l’art. 21 Cost. “in quanto, se si esclude come mezzo di manifestazione del pensiero, quello televisivo che, nella società attuale è divenuto di gran lunga il più diffuso e penetrante, non si vedrebbe come possa trovare concreta attuazione il principio fondamentale di libertà sancito da questa norma della Costituzione”, che con gli artt. 41 e 43, in considerazione dei costi non rilevanti e della possibilità di porre in opera cavi senza limiti (“…il costo di un impianto di televisione via cavo, il quale comprenda l’intero territorio nazionale o comunque la massima parte di esso, potrebbe essere talmente elevato da dare luogo a gravi pericoli d’insorgenza di situazioni monopolistiche ed oligopolistiche qualora la sua realizzazione non resti riservata allo Stato ma sia intrapresa da privati. Pertanto le stesse ragioni che in via di principio giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere giustificano la riserva allo Stato degli analoghi servizi via cavo quando assumono le dimensioni innanzi indicata….siffatta riserva, per essere costituzionalmente legittima, deve essere accompagnata da una disciplina che, nei sensi richiesti dalla sentenza n. 225 depositata in data di oggi, è essenziale per garantire che la gestione sia indirizzata ai fini in vista dei quali è consentita la sottrazione alla libera iniziativa dei privati”.

Secondo i giudici della Corte diversa era la situazione quanto all’istallazione e l’esercizio delle reti radiotelevisive “via cavo a raggio limitato che, per la loro dimensione locale, non integrino, nei sensi innanzi detti, quella fattispecie per la quale legittimamente può disporsi la riserva allo Stato.. gli impianti di televisione via cavo a carattere locale non hanno, entro certi limiti, un costo non sostenibile da singole imprese, come dimostrano l’esperienza estere e la stessa modesta esperienza italiana al riguardo”. Si evidenziava, quindi, “…limitatamente alla istallazione e all’esercizio di reti locali di televisione via cavo, la carenza di quei fini di utilità generale…Non si vede infatti quale “utilità generale” possa, nel nostro ordinamento costituzionale, inibire, comprimendo l’iniziativa privata, la realizzazione di una pluralità di reti televisive via cavo, attraverso le quali sia più largamente attuata la libertà di manifestazione del pensiero sancita dal comma 1 dell’art. 21 Cost.. Tale “utilità generale” va ulteriormente sottolineato, come non può essere ravvisata nell’esigenza di evitare il pericolo del costituirsi di oligopoli privati – il quale non sussiste e comunque, anche a volere aderire alle opinioni più pessimistiche, non è più grave di quello esistente per la stampa quotidiana e periodica, attività questa che nessuno osa pretendere di riservare allo Stato…”.

Ciò non significa, peraltro, che il legislatore non possa disciplinare con legge l’istallazione e l’esercizio delle reti private di televisione via cavo, essendo tale istallazione ad esercizio strettamente collegati ad interessi generali e dovendo perciò essere attuati in armonia e non in contrasto con i suddetti interessi. Quindi, anche se non sussistano per le reti locali di televisione via cavo…ragioni di “utilità generale” che ne giustifichino una riserva allo Stato, la loro istallazione e il loro esercizio possono essere senz’altro legittimamente ed opportunamente disciplinati con legge, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e d’iniziativa economica, siano subordinati ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi ove sussistano le condizioni preiste dalla legge. Naturalmente, quando concorrano tali condizioni, l’autorizzazione è vincolata e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze che tale sua natura comporta nel nostro ordinamento”.

Anche in questo caso si era giunti a decisione corretta, sulla base di presupposti erronei.

In disparte dall’(altro) monopolio esistente quanto ai cavi telefonici, anche in ambito locale i costi di realizzazione di una rete via cavo erano assai elevati e, conseguentemente, anche quelli per l’utilizzo da parte dei fornitori di contenuti. E non v’era speranza che la società monopolista del servizio telefonico potesse mettere a disposizione la propria rete a prezzi simbolici.

Tra l’altro, dato che nel procedimento avanti la corte non erano intervenuti legali dei privati, la svista non fu neanche conseguenza di callide tesi defensionali.

Quindi queste due storiche decisioni, pur definendo questioni fondamentali, ne posero altre, lasciando inevitabilmente plurime fattispecie irrisolte.

Però il dato storico era costituito dal fatto che per la prima volta l’organo più elevato dell’ordinamento giudiziario italiano avesse sancito l’illegittimità del monopolio pubblico in tema di radiodiffusioni.

La questione tecnica che la politica non volle vedere

Relativamente alle trasmissioni via etere, l’essenziale profilo relativo all’insussistenza della presupposta limitatezza di frequenze e canali continuava ad essere sostanzialmente eluso, ovvero non focalizzato, nonostante fosse di elementare percezione che la trasmissione in ambito nazionale derivasse dalla sommatoria di centinaia di trasmissioni in ambiti locali, delimitati dall’orografia.

Sulla base del criterio fondante espresso dalla Corte Costituzionale, la discriminante era che in ogni bacino fossero a disposizione spazi trasmissivi bastevoli a garantire pluralismo informativo.

E ciò sussisteva, notoriamente e pacificamente. Nel 1974, come nel 1961.

Quanto continuava ad ostare, ovvero rallentare lo sviluppo del pluralismo nell’etere conseguiva dunque alla volontà politica, vittima, o artefice di equivoci strumentali quanto ai profili tecnici fondamentali a monte della questione giuridica, che confondevano o condizionavano le valutazioni della Corte Costituzionale.

Così, la ripetizione dei programmi di emittenti straniere e la tv via cavo in ambito locale, rappresentarono sorta di cavallo di Troia.

Non sapremo mai in questo complesso intrecciarsi tra tecnologia, interessi economici, timori politici, difesa dello status quo (declinato come ragion di stato e difeso repressivamente, con toni persino terroristici, dai vari esecutivi susseguitisi), quanto abbiano pesato le singole componenti e quanto una sorta di inevitabile casualità, aiutata da qualche provvidenziale distrazione.

Applicando il sempre utile rasoio di Okkam, il teorema del cui prodest ed il sempre decisivo buon senso, derivante dal senno del poi, l’impressione è che, ante 1974, gli eventi si svilupparono in maniera casuale nel fronte privato, ma in maniera estremamente coordinata e strategica in quello pubblico-istituzionale. Le sentenze del 1974 disgregarono –a tutti i livelli- il fronte dei fautori del monopolio.

Cominciarono così a svilupparsi iniziative adeguatamente strutturate e coordinate a livello imprenditoriale e legale, fruendo della breccia creatasi nel sistema monopolistico italiano, con l’obiettivo -attraverso anche occulte interlocuzioni biderezionali con l’opposizione parlamentare- di porre fine al monopolio anche quanto alle trasmissioni via etere.

La stampa contro la breccia nell’etere

La dottrina maggioritaria e la stampa non percepirono la portata storica delle decisioni reagendo negativamente.

Nel secondo caso la posizione era anche strumentale per elementari motivi protezionistici, abilmente declinati da molte testate, in ossequio a pulsioni luddistiche.

Ciò derivava da ansia ingiustificata, dato anche il gratuito inciso della sentenza 225/1974, con il quale si auspicava “adeguata limitazione della pubblicità”, onde evitare “il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela”.

Un’affermazione decisamente sorprendente e giuridicamente aberrante, anche se tralatizia: infatti l’affermato status poziore di tale medium, con conseguente privilegio tra i media della carta stampata, si poneva in contrasto con la lungimirante previsione della norma espressa dall’art. 21 della Costituzione, che include nella sua previsione di tutela “la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

La storia e gli eventi successivi hanno dimostrato che lo sviluppo della radiotelevisione privata non recò nocumento alla stampa, fornendo anche opportunità occupazionali alternative, o complementari per i giornalisti (“pasturate” da normative finalizzate alla creazione -prevalentemente artificiosa- di opportunità lavorative). E l’inizio della fine della stampa periodica e quotidiana è stato decretato dallo sviluppo dei media digitali e dall’incapacità di quelli tradizionali di adeguarsi.

Comunque, nel 1974, secondo la Corte Costituzionale, assertivamente la fine del monopolio era stata decretata, ma deduttivamenteil pluralismo dell’etere era e doveva rimanere qualitativamente e quantitativamente circoscritto.

Ma quando un monopolio cessa è ancora più difficile legittimare sue residue permanenze, anche ridimensionate.

Le prime emittenti private escono dalla clandestinità

E infatti, in tempi brevi si concretizzarono iniziative tutt’altro che amatoriali (come buona parte delle precedenti): il 5 agosto 1974 “Tele Monte Carlo” iniziò le sue trasmissioni in lingua italiana, con un raggio trasmissivo peraltro limitato. La composizione societaria dell’emittente evidenziava però partecipazioni di soggetti internazionali di alto livello imprenditoriale, interessati a coperture ben più consistenti.

Cinque giorni dopo fu la volta di un’iniziativa dalle motivazioni diverse.

L’emittente “Firenze Libera”, sfruttando il canale televisivo sul quale era possibile ricevere i programmi di “Tele Capodistria”, mandò in onda una trasmissione di quaranta minuti per rievocare la liberazione di Firenze dall’occupazione tedesca. Sorprendentemente (ma non troppo, considerando le attitudini socio-etnologiche degli anni ’70 in Italia), le reazioni più furibonde provennero dagli operatori delle emittenti via cavo, i cui rappresentanti -raccolti nell’associazione Rete A 21- sostennero improvvidamente che simili tentativi compromettessero “la serietà della battaglia finora portata avanti per la libertà d’informazione”.

Anche tra i rivoluzionari dei media evidentemente sussisteva l’amorale incapacità di fare squadra.

Il 10 settembre, “Firenze Libera” effettuò la sua seconda trasmissione, preannunciando l’inizio di programmazione regolare a partire dal mese di novembre. L’intervento dell’esecutivo non si fece attendere: il ministro Togni delle P.T. (secondo il quale le iniziative dei privati potevano anche nuocere alla salute…) denunciò immediatamente i titolari dell’emittente fiorentina.

Ciò non impedì la nascita di altre emittenti.

Il primo ottobre a Genova iniziò le sue trasmissioni “Tele Superba”, che, per la prima volta, propose programmi a colori, precedendo in ciò anche il servizio pubblico, che all’epoca svolgeva solo prove sperimentali. Anche in questo caso il ministro si attivò, senza peraltro procedere direttamente in via amministrativa nei confronti di “Tele Superba”. E ciò non scoraggiò minimamente i titolari di svariate altre emittenti che un po’ ovunque, iniziarono a trasmettere.

Il 14 ottobre 1974 si costituì la prima associazione di emittenti private: l’ANTI (associazione nazionale teleradiodiffusioni indipendenti): al suo vertice da sempre e per sempre sino al 2007 vi fu il battagliero avvocato genovese Eugenio Porta: un uomo probo, coerente ed indipendente, che, al di la di quanto noto, ebbe un ruolo fondamentale nelle vicende dell’etere privato italiano, spesso e volentieri difendendo gli imputati (come il poi famosissimo Vasco Rossi) gratuitamente, ritenendo suo dovere sostenere una battaglia di rilievo sociale.

La RAI occupa l’etere per difendere il monopolio

Sul finire dell’anno, l’offensiva dell’esecutivo riprese con modalità sorprendenti.

Infatti, il Ministero P.T. avallò l’occupazione del maggior numero possibile di canali della banda UHF da parte della Rai, in modo da impedire di fatto ogni emissione “abusiva”.

Un simile atteggiamento suscitò perplessità, risultando anche contra legem, dato che la Rai -rigidamente vincolata all’uso degli spazi trasmissivi pianificati a livello internazionale- veniva di fatto autorizzata dal dicastero competente alla polizia nelle radiodiffusioni ad occupare risorse trasmissive senza titolo (imitando in pratica l’esempio dei privati).

Ciò, al di là della sua intrinseca gravità a livello istituzionale, produceva una non prevista conseguenza induttiva, laddove dimostrava ulteriormente -nei fatti- la sussistenza di spazi trasmissivi fruibili, smentendo la storica teoria della limitatezza della risorsa trasmissiva.

Analizzando questo contegno emerge il sospetto che ai vertici del competente ministero e della Rai esistesse la convinzione, vissuta in maniera alquanto ansiosa, che la liberalizzazione dell’etere costituisse evento ineluttabile ed imminente, contro il quale premunirsi al più presto, utilizzando modalità non certo commendevoli.

In realtà ben difficilmente alla fine del 1974 avrebbero potuto materializzarsi in breve tempo credibili alternative al servizio pubblico dal mondo dell’emittenza privata. Ma evidentemente il timore sussisteva, anche se l’intera manovra aveva il sapore di iniziativa di sottoufficiali zelanti, affetti da aziendalismo, più che di determinazione strategica di comandanti supremi…Le ansie ingigantivano le minacce effettive e -come sempre- l’unica cosa della quale aver paura sarebbe stata la paura.

E pensare di risolvere l’emergenza con la repressione e l’accaparramento selvaggio, invece di modernizzare il sistema ed ottemperare alle prescrizioni della Corte Costituzionale non si rivelò una buona strategia.

A livello di imprenditori privati si cominciò a comprendere finalmente che la liberalizzazione transitasse attraverso l’etere radiotelevisivo, nel quale esistevano spazi bastevoli e non attraverso l’onerosissima diffusione via cavo (“utile solo per impiccarsi”, secondo l’efficace e colorita valutazione, pubblicamente esternata all’epoca dell’avvocato Porta…).

La legge 103/1975 e il caso Radio Milano International

Il 17 aprile 1975 venne pubblicata la legge 103 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”) che in maniera espressa ribadiva i principi a sostegno del monopolio.

La nuova normativa non arginò la crescita dell’emittenza privata via etere. Infatti, a dieci giorni di distanza dalla pubblicazione della legge, ebbe luogo un evento tuttora molto enfatizzato: il ben motivato decreto di dissequestro degli impianti dell’emittente radiofonica “Radio Milano International” “perché il fatto segnalato non riveste carattere di reato”. Una decisione che contribuì a stimolare la nascita di molte emittenti radiofoniche.

Ebbero così inizio nuove sollecitazioni alla Corte Costituzionale: il 10 luglio 1975 il Pretore di Ragusa sollevò la questione di legittimità costituzionale della normativa modificata dalla legge 103/1975, rilevando che “non sembra sussistano, con riguardo alla diffusione televisiva via etere, preclusioni di ordine tecnico tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di una molteplicità di trasmittenti locali libere e fra di esse non interferenti”.

L’affermazione era motivata sulla base di considerazioni anche di tipo orografico e dalla citazione di “studio compiuto dal Centro delle Microonde dell’Università di Firenze, segnalato dalla difesa degli imputati, e che si indica sin da ora alla valutazione della Corte…sarebbe possibile realizzare in Italia oltre tremila trasmittenti televisive locali via etere. La decisione sottolineava anche “che i paventati pericoli dell’insorgere di oligopoli privati in materi di diffusione televisiva non siano maggiori di quanti se ne possano analogamente prospettare in materia di stampa”.

Questo studio dell’Università di Firenze, presupposto dal giudice siciliano, sarà citato anche dal Pretore di Ancona e dalla Corte Costituzionale.

E in merito a ciò più avanti si rivelerà un intrigante e fondamentale dettaglio…

Il 5 e 13 novembre 1975, anche i pretori di Biella e Castelfranco Veneto sollecitarono lo scrutinio della Corte Costituzionale, dimostrando, soprattutto nel secondo caso, una notevole preparazione sull’argomento del contendere. Il giudice veneto affermò la ricevibilità in ogni area di servizio di almeno 68 canali televisivi e 164 radiofonici, con la correlativa possibilità di impiantare 680 stazioni televisive locali non interferenti tra di loro, sul territorio nazionale. Finalmente veniva riconosciuta autorevolmente la effettiva situazione della risorsa trasmissiva, con, anche, specifica quantificazione, e dunque veniva confutato l’unico elemento a sostegno del monopolio.

Onore al magistrato che riuscì nell’impresa (e ai legali che gli sottoposero i dati).

Altre ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale seguirono nei mesi successivi.

Catania e il monopolio pubblicitario che non c’era

La più rilevante fu quella pronunziata dal Pretore di Catania, in giudizio penale istaurato nei confronti di emittente locale, accusata d’istallazione ed esercizio abusivo di impianto trasmissivo.

Nel procedimento il Ministero PPTT si era addirittura costituito parte civile, asserendo la sussistenza di danno per la pubblica amministrazione, in quanto il soggetto incriminato, danneggiando i“servizi di telecomunicazione distoglie pubblicità alla Rai che ha il monopolio della pubblicità televisiva”.

Argomentazione speciosa: e infatti il pretore evidenziò che alla Rai fosse stato concesso il monopolio trasmissivo, ma non quello sulla pubblicità televisiva. E quanto al danno ai servizi di telecomunicazione, il reato contestato venne riconosciuto insussistente, avendo la perizia tecnica disposta accertato che le trasmissioni dell’emittente incriminata non interferissero alcun’altra emissione. Con brillante analisi il giudice precisò che “il danneggiamento è esclusivamente quello che può essere arrecato ai servizi o agli impianti” e non quindi “il danno economico che l’attività di emittenti diverse può arrecare alla concessionaria del pubblico servizio”, aggiungendo che “non è sostenibile che la trasmissione televisiva su scala locale via etere non autorizzata, per ciò stesso, potrebbe essere punita alla stregua delle trasmissioni televisive via cavo locale non autorizzate.”.

La strategia del governo: chiudere e disturbare

Il 31 aprile 1976, il nuovo ministro delle Poste e Telecomunicazioni, Orlando, comunicò la strategia del governo nei confronti dell’emittenti radiotelevisive private: i propositi erano quelli di chiudere tutte le stazioni e addirittura disturbarle “con appropriati mezzi tecnici” e far rispettare “la legge che vieta la diffusione in Italia di messaggi pubblicitari” da parte delle emittenti estere (escamotage attraverso il quale si era cercato di tutelare il monopolio RAI nel suo profilo economico e non in quello informativo).

Ancora una strategia di tipo bellico, dunque, che sottointendeva l’incapacità di controllare adeguatamente anche questo fenomeno, senza alcuna volontà di liberalizzare il settore.

D’altronde all’epoca le strutture di controllo e repressione manifestarono inadeguatezza ed incapacità ben più gravi, nel contrasto al terrorismo, alla violenza politica, alle varie attività del crimine organizzato e ai sequestri di persona.

Una domanda sorge spontanea. Nei piani governativi quale sarebbe stato il soggetto delegato all’attività di disturbo? Il Ministero dell’Interno? Quello della Difesa? La Rai?

Ancora una volta l’intransigenza strumentale incrementava il livello di illegittimità, nel tentativo di nascondere inadeguatezze strutturali.

Lo stesso ministro più pacatamente, in occasione dell’ottava giornata delle telecomunicazioni dichiarò: “…non si tratta di fare la guerra alle radio libere indiscriminatamente, ma di intervenire contro la fuga di emittenti e, soprattutto, su chi disturba i servizi e occupa frequenze destinate ad altri fini (servizi pubblici, come ad esempio l’assistenza al volo), disciplinando il fenomeno”.

Invece, il presidente della Rai Finocchiaro, esponente del P.S.I affermava: “In Italia operano, in condizioni di illegalità, di pirateria, 600 stazioni radiofoniche e qualche decina di emittenti televisive private via etere. Il nostro è l’unico paese in tutta l’Europa democratica occidentale a tollerare questo stato d’anarchia”. “Le sentenze n. 225 e 226 della Corte Costituzionale, avendo a supporto informazioni tecniche inadeguate e una sottovalutazione dei guasti politici possibili causati da un uso rigorosamente disciplinato dei veicoli tecnologici autorizzati, hanno dato priorità all’esigenza di disciplina della materia nella dinamica della manovra di riforma….? Le vicende delle stazioni televisive “Firenze Libera” e “Tele Genova” hanno anticipato una tipologia di iniziative, non più frenabili dopo il 30 Novembre. L’attacco al monopolio pubblico della telediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, se oggi ha ancora un significato strumentale, dopo il 30 novembre si articolerebbe in una aggressione al monopolio pubblico strategicamente finalizzato.

Le “manovre distruttive del monopolio” secondo la RAI

Lo stesso, nel suo libro “Rai-Tv ieri e domani – Battaglie e polemiche sulla Tv e la televisione via cavo” ., nel descrivere quelle che definiva “manovre distruttive del monopolio” affermava: “Siamo al momento delle manovre distruttive del monopolio pubblico, che muovono da direzioni molteplici ma convergono in un disegno organico, di evidente matrice politica. Il disegno si compone entro queste linee:

– le dichiarazioni ambigue di autorevoli personaggi, all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale, sul ruolo e la logica del monopolio pubblico;

– l’attacco cauto, ma esplicito, dei responsabili di certa stampa di partito alla “gabbia giuridica monopolistica”;

– le resistenze faziose, su giustificazione d’ordine formale, al dibattito tempestivo sulla riforma nelle commissioni parlamentari competenti e le simultanee interpretazioni estensive delle decisioni della Corte Costituzionale in materia di ripetitori e di Tv-cavo;

– … il proliferare selvaggio di Tv cavo, promesse qui ed ora dalla famelica volontà di catturare pubblicità ad ogni livello, persino di botteghe di quartiere, nel disinteresse protettivo del ministero delle Poste, che dichiara di non aver ancora predisposto una legge di regolamentazione, mentre gli uffici la danno per schematizzata e ricettiva delle pretese dei privati…

– la tracotanza attivistica di stazioni come “Firenze Tv” e “Tele Genova” che ledono impunemente e strumentalmente una indiscussa competenza statale: la telediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche;

– la minaccia calcolata della moltiplicazione a pioggia di installazione (300 nell’Appennino tosco-emiliano) di ripetitori irradianti programmi televisivi esteri, anche a colori, in spregio e fuori delle decisioni di programma e del parlamento;

– le pretese di liberalizzazione e persino di incentivazione, non contestate, dei malqualificati personaggi, gestori di stazioni cavo e di emittenti per via etere.”.

Il clima culturale dell’Italia di metà anni Settanta

In disparte dallo status di soggetto di parte di Finoccharo, di quanto accadde poi e di quanto possano sorprendere queste bellicosissime affermazioni, è importante riportarle, per evitare che ciò cada nell’oblio, ma, soprattutto, per contestualizzare gli autorevoli umori dell’Italia della metà anni ’70.

Infatti questi toni terroristici -che all’epoca avrebbero dovuto essere più appropriatamente utilizzati per lotte ben più importanti- per quanto ora appaiano espressione di involontario umorismo, costituiscono testimonianza di precisi orientamenti della società e delle istituzioni dell’epoca, attestanti in radice espressione del pessimismo delle istituzioni quanto alle proprie capacità di residua difesa dello status quo.

Si ha l’impressione che il monopolio fosse sostenuto più per specifiche rendite di posizione, che orrore del minaccioso pluralismo (peraltro esistente nel mondo della carta stampata), attraverso sorta di tralatizio autismo, avente sostanza di resistenza ai cambiamenti.

E così all’epoca, ci fu anche chi sostenne l’indispensabilità del monopolio per esigenze di sicurezza dello stato e di lotta alla criminalità e come già evidenziato il competente ministro arrivò a sostenere che le iniziative dei privati minacciassero la salute pubblica…

I giudici contro l’ultimo fronte del monopolio

Intanto –nonostante gli strali dei politici- le ordinanze pretorili di rimessione sulla questione si susseguivano.

Il Pretore di Torino, attivatosi a seguito di autodenuncia dei titolari della stazione televisiva “Telesuperga”, nella sua ordinanza affermò che “la perizia d’ufficio ha evidenziato un punto di sconcertante rilevanza, che rende possibile la enucleazione di un…vizio di legittimità costituzionale, fin’ora mai prospettato. I ripetitori di stazioni estere, dicono i periti, possono utilizzare, e di fatto utilizzano, canali della Rai-Tv, nonché canali cosiddetti “liberi”, che gli organismi internazionali hanno riservato ad altri servizi. Questa situazione di fatto, resa legittima e possibile dal regime delle autorizzazioni amministrative di cui alla recente l. 14 Aprile 1975, crea una disparità di trattamento fra emittenti via etere a raggio locale e ripetitori di stazioni televisive estere, disparità giustificata fin’ora in base alla errata convinzione che le prime utilizzano bande di trasmissione assegnate all’Italia ed i secondi altre bande. Invece entrambi gli impianti utilizzano e possono utilizzare i medesimi canali. Invero, se, sia i ripetitori di stazioni estere, sia le emittenti via etere locali possono operare sulle stesse bande, non si spiega più da un lato la liceità della utilizzazione di determinati canali tramite ripetitori, e, dall’altro, il divieto di siffatta utilizzazione per stazioni italiane trasmettenti via etere a raggio limitato…Una volta accertato che, di fatto, sia le trasmissioni tramite ripetitori, di stazioni estere, sia le trasmissioni tramite emittente italiana locale avvengono, o possono avvenire, utilizzando i medesimi canali di bande televisive, non trova alcun criterio giustificativo la diversa disciplina legislativa che autorizza le prime, rendendole legittime, e vieta le seconde considerandole reato”.

Seppure in termini leggermente contorti ed involuti finalmente la realtà tecnica della questione cominciava ad emergere costantemente nei pronunciamenti giudiziari.

Ma il fronte favorevole al monopolio era ancora agguerrito, soprattutto tra i giuristi.

Emanuele Santoro continuava a manifestare opinioni decisamente avverse all’emittenza privata: “Sull’onda di iniziative che, occorre dirlo, sono sfuggite ai severi controlli predisposti anche dal nuovo sistema, è emerso in sede giurisdizionale (e nella pubblicistica giornalistica che ne ha ripreso i motivi) un discorso tecnico che nega uno dei presupposti sui quali la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974, ha fondato le sue decisioni in questa materia. La limitatezza delle frequenze…disponibili e utilizzabile per le diffusioni radiotelevisive…Anche a chi è pressoché digiuno di nozioni tecniche in materia radioelettrica e deve accontentarsi degli elementi appresi sui banchi del liceo – ma, a quanto pare, questa non è la condizione almeno di parte degli autori delle….ordinanze – può venire in mente che forse le cose non stanno esattamente come le configurano queste ordinanze. E ciò per una ragione assai semplice e da chiunque immediatamente avvertibile: posto che le “reti”, che debbono essere destinate ad effettuare il servizio pubblico sull’intero territorio nazionale sono anch’esse composte da un grandissimo numero di impianti variamente dislocati in relazione a vari fattori, tra i quali assume primaria importanza quello orografico – ed il nostro territorio è uno dei più tormentati anche dal punto di vista della sua conformazione – sicché esse sono strutturate con impianti, appunto “locali” o localmente frazionati, com’è possibile che a questi impianti se ne possano aggiungere altri, anzi tanti altri (sia pure anch’essi “locali”), essendo questa la condizione necessaria per dissolvere il fantasma dell’oligopolio?”

Lo studioso, partendo da elementare dato (la copertura nazionale deriva dalla somma di centinaia di ambiti locali), giungeva, strumentalmente, nonostante la presupposta elementarità della questione, a conclusione errata, confondendo le reti trasmissive (costituite dal complesso dei vari impianti dislocati nel territorio), con le risorse pacificamente disponibili nelle singole aree locali.

E dunque anche queste argomentazioni risultavano decisamente a doppio taglio, dato che difettava alle stesse la dimostrazione di come ciò ostasse al possibile pluralismo derivante dalla fine del monopolio.

La sentenza 202/1976: l’etere locale diventa libero

Il 26 giugno 1976 fu pubblicato il dispositivo della sentenza n. 202 della Corte Costituzionale.

La storica decisione smentì quanto pronosticato da studiosi e giornalisti, destando grande clamore.

Nella motivazione, pubblicata il 28 luglio successivo, il profilo tecnico-operativo (disponibilità di spazi trasmissivi sufficienti; costi contenuti per l’emittenza locale) ostativo al formarsi di oligopoli divenne finalmente decisivo e così vennero giudicati costituzionalmente illegittimi – per contrasto con gli articoli 3 e 21 della Costituzione – gli articoli della normativa di settore, nella parte in cui non consentivano, previa autorizzazione statale (e nei sensi di cui in motivazione), l’istallazione e l’esercizio d’impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale.

La decisione fu estremamente tranchant e tecnicamente raffinata, dato che venne dichiarata l’illegittimità della normativa di settore “nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale”.

In motivazione vennero anche indicati i canoni ai quali avrebbe dovuto attenersi il rilascio delle autorizzazioni trasmissive, precisandosi che “Nel concorso delle condizioni determinate nei sensi specificati il rilascio dell’autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale”.

Non solo: la Corte, con affermazione fondante e poco percepita all’epoca, dichiarò costituzionalmente illegittima la normativa “nella parte in cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria siano esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all’Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione”.

In pratica tale affermazione demoliva la strategia operativa condivisa tra RAI e ministero.

Il documento fantasma dell’Università di Firenze

E dopo 50 anni è giunto il momento di rivelare un fondamentale ed intrigante profilo storico-investigativo, che aleggia misteriosamente su questa epocale vicenda giudiziale.

La Corte Costituzionale affermò che “dall’acquisizione agli atti di una consulenza di parte era risultata la possibilità di coesistenza di numerose stazioni emittenti della stessa potenza di quella installata dall’imputato; che questa non aveva mai cessato le trasmissioni; che dal dibattimento era rimasto accertato che l’intero impianto era stato installato con una spesa complessiva di due o tre milioni; che le trasmissioni…non disturbavano i programmi della RAI; che a parere del teste Russo, dirigente il Circolo costruzioni delle poste era possibile in Ancona la installazione di almeno due o anche più stazioni emittenti, le quali potessero trasmettere senza reciproche interferenze….; tanto premesso nell’ordinanza si afferma che tali ragioni non sussistono per gli impianti utilizzabili soltanto su scala locale – anche col richiamo allo studio compiuto dal Centro delle Microonde dell’Università di Firenze – e, pertanto, si conclude sostenendo la tesi che la grave limitazione della libertà di espressione del pensiero che deriva dal monopolio non è giustificata per gli impianti a raggio limitato, con la conseguente violazione dell’art. 21, comma primo, della Costituzione…Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell’Università di Firenze prodotto dalle parti private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di monopoli o di oligopoli non sussiste.

Di qui la illegittimità della negata esclusione agli impianti televisivi via etere a raggio locale di quel regime di autorizzazione già accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più libera diffusione, anche capillare, del pensiero”.

Ebbene: dopo mezzo secolo possiamo rivelare, come confessatoci da uno dei protagonisti delle battaglie legali del periodo e verificato, che tale documento del Centro Microonde dell’Università di Firenze in effetti neanche esisteva…

Una decisione giusta fondata su presupposti errati

La corte, dunque, confermò la legittimità del monopolio pubblico quanto alle trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, ma affermò la illegittimità su scala locale, sulla base della ritenuta sussistenza della risorsa trasmissiva.

Ambedue le presupposizioni erano errate, ma straordinariamente, una sciocchezza tecnica riuscì, nel massimo contesto giurisdizionale italiano, prima ad essere presupposto fondante per legittimare il monopolio, poi per decretarne la fine, sia pure su base locale.

Dal 1960 al 1974-1976 non si era compreso (o non si era voluto comprendere…) che la copertura trasmissiva nazionale derivasse dalla somma di centinaia di aree di servizio ben distinte, disseminate in territorio prevalentemente montagnoso come quello italico; dopo il 1974-1976 non si comprese (o non si volle comprendere, per motivazioni opposte, al fine di non destabilizzare il sistema, ovvero per evitare di smentire platealmente le precedenti decisioni…) che la riconosciuta disponibilità della risorsa trasmissiva in ambito locale significasse in pratica affermare che il monopolio fosse privo di presupposti anche in ambito nazionale.

E così, nonostante le sopravvenute disposizioni legislative con le quali il governo aveva tentato di arginare il processo di liberalizzazione, venne affermata l’illegittimità costituzionale di quanto in precedenza era stato ritenuto legittimo. La Corte Costituzionale in questo come in molti altri casi, sconfessando proprie precedenti statuizioni, costituì vero e proprio adeguamento interpretativo della legislazione agli stimoli e alle evoluzioni della società, avendo compreso che la riforma del monopolio attuata fosse stata meramente cosmetica e aprendo definitivamente il processo di liberalizzazione della radiotelevisione.

Peraltro le motivazioni rappresentarono declinazione double face, persino contestuale, di principi tecnicamente inesatti. Attuazione del diritto e della costituzione vivente, con momentanea amnesia in merito alla ragion di stato? Serendipità? Giustizia sostanziale, modulata autoreferenzialmente? Non lo sapremo mai. Ma di fatto si verificò sorta di eterogenesi dei fini e dei mezzi, dovuta alla percezione delle evoluzioni sociali.

E così, con modalità più o meno raffinate, anche, oltre che le locali, anche le reti radiotelevisive nazionali iniziarono a svilupparsi già nell’immediatezza della sentenza del 1976.

La dottrina di fronte alla rivoluzione

La dottrina espresse sorpresa e quasi unanime disapprovazione in merito alla rivoluzionaria decisione della Corte Costituzionale, reputata incongruente, debordante e persino avventata, manifestando preoccupazioni quanto al possibile costituirsi di oligopoli e ai pericoli derivanti alla stampa dalla liberalizzazione dell’etere.

Una vera e propria fissazione quest’ultima, di natura ansiosamente irrazionale, dato che la carta stampata non godeva e non gode di alcuno status privilegiato e di rendite di posizione eterne e intoccabili, addirittura tutelate costituzionalmente…

Sarebbe stato più proficuo esplorare le notevoli possibilità sinergiche derivanti dalla liberalizzazione dell’etere, piuttosto che arroccarsi nella difesa dell’indifendibile.

Zaccaria e Cheli: due letture della svolta

Roberto Zaccaria (futuro consigliere e presidente Rai) affermò la permanente preminenza del servizio pubblico nazionale sulla base di argomentazioni non irresistibili: indipendentemente dal trascorrere di mezzo secolo, è facile affermare come le affermazioni di questi studiosi già all’epoca si focalizzassero su profili residuali, senza adeguata percezione delle dinamiche che si sarebbero concretizzate: ad esempio per molti anni non pochi soggetti hanno continuato a baloccarsi con il concetto di “centralità del monopolio” (qualunque cosa volesse significare), anziché adeguarsi ai tempi e preconizzare gli scenari.

Enzo Cheli (futuro presidente Agcom), mostrando migliore capacità di contestualizzare, sostenne che la sentenza avrebbe potuto rappresentare non un punto di arrivo, ma di partenza. Sulla base delle indicazioni programmatiche della corte, Cheli prefigurò perspicacemente i possibili scenari futuribili del settore anche “attraverso lo sviluppo massimo della logica di mercato”. Gli ulteriori ragionamenti dello studioso risultavano meno convincenti, dato che, secondo il giurista, le successive decisioni della corte avrebbero dovuto far tesoro delle “indicazioni emerse, nel corso degli ultimi anni, dal dibattito politico e costituzionale in ordine alla natura sostanzialmente “pubblica” dell’attività informativa”.

Indipendentemente dai decenni trascorsi, siffatti concetti appaiono quantomeno incongrui, anche nella più semanticamente favorevole delle interpretazioni: il dibattito politico dell’epoca fu infatti assai poco rispettoso e poco incline a riconoscere le esigenze di pluralismo, in disparte dal fatto che nel campo dei diritti l’unico riferimento dovrebbe esser sempre e solo la carta costituzionale.

La sensazione è che siffatti interventi, seppur autorevolissimi, tendessero ad eludere l’analisi scientifica, privilegiando considerazioni derivanti da militanza, espressione di petizioni di principio, determinanti puri paralogismi.

Claudio Chiola espresse apprezzamento per la sentenza che definì di “portata innovativa”, individuando l’oggetto della tutela presupposta nel diritto ad informare la collettività, peraltro manifestando il proprio stupore per gli aspetti economici, non calcolati dai giudici, temendo anche pericolose ingerenze politiche a fini propagandistici.

Fois: impianti pubblici, contenuti privati

Sergio Fois invece sottolineò che “Per chi avesse meditato con attenzione le decisioni che la Corte costituzionale aveva pronunciato in materia di radio televisione circolare, ed in particolare per chi avesse analizzato le implicazioni delle sentenze nn. 225 e 226 del 1974, avrebbe dovuto essere in buona parte prevedibile l’esito della questione”.

Lo studioso evidenziò anche le responsabilità politiche della situazione concretizzatasi e le conseguenze negative di tali atteggiamenti, derivanti da resistenze di principio, a causa del vuoto legislativo venutosi a creare a seguito della pronuncia del 1976. Nella critica a tali contegni Fois accomunò alla classe politica anche quella di quei giuristi che, con ostinazione anacronistica, peroravano ancora le ragioni del monopolio pubblico (“Il considerare “servizio pubblico” l’utilizzazione dei mezzi di diffusione del pensiero è, peraltro, atteggiamento non solo di “politici”, ma anche (e forse maggiormente) di una non trascurabile quantità di giuristi: sarebbe anzi interessante verificare quanto l’atteggiamento dei secondi abbia contribuito a determinare, o almeno a rafforzare, l’atteggiamento dei primi…”).

Secondo Fois, servizio pubblico e diritto individuale all’attività di radiodiffusione si ponevano in termini antitetici e d’impossibile coesistenza: il carattere di servizio pubblico dell’attività radiotelevisiva della concessionaria non poteva conseguire all’estensione territoriale del servizio, ma all’effettiva natura dello stesso, dato che le differenze quantitative non possono trasformarsi in differenze qualitative. Per cui, secondo lo studioso, l’attività su scala nazionale può giustificarsi come servizio pubblico essenziale e non perché servizio pubblico essenziale “solo, cioè, se la situazione giuridica conseguente alla riserva si risolva in strutture, rapporti, e formule organizzative aventi le caratteristiche del servizio pubblico essenziale”.

Conseguentemente, secondo il giurista, solo la titolarità degli impianti avrebbe dovuto rimanere sotto il controllo pubblico, mentre l’attività editoriale, anche su scala nazionale, doveva esser riservata ai privati anche in toto.

Lo status di fornitore di capacità trasmissiva e quello di contenuti tuttora coesiste negli editori radiofonici, mentre la distinzione ha preso corpo per la televisione solo nel XXI secolo, con l’introduzione della tecnica digitale ed è probabile che per l’aspetto trasmissivo si consolidi, ma di fatto, situazione vicina a quella prospettata da Fois.

E dopo?

La sentenza apre il mercato, la politica apre il vuoto

La sentenza 202/1976 risolse dei problemi e ne creò altri: ma ambedue le cose furono responsabilità esclusiva degli esecutivi susseguitisi e del mondo politico.

Nella capitale la prima emissione ufficiale televisiva avvenne il 27 luglio 1976, un giorno prima del deposito della sentenza 202, ma un mese dopo l’annuncio del suo dispositivo.

Nei giorni seguenti fecero il loro debutto altre due emittenti, mentre già operavano da tempo diverse stazioni radiofoniche. Una stima dell’ottobre 1976 fissava in 400 le stazioni radiofoniche e in 100 quelle televisive, uniformemente distribuite nel territorio nazionale.

A cinquanta anni di distanza deve riconoscersi che, nonostante la costituzione -a partire dai primi anni ’80- di un polo televisivo nazionale potente, pericoli per la libertà di informazione dei cittadini non ve ne siano stati, computando correttamente il complesso di tutti i media e le relative concentrazioni di proprietà.

In questi cinque decenni –anche se pochi lo hanno percepito- le maggiori minacce ai valori costituzionali si sono infatti concretizzate in riferimento alla libertà d’iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 della Costituzione, anziché a quelli branditi, più o meno terroristicamente, relativi alla tutela della libertà d’espressione (art. 21), ritenuti tutelabili attraverso gli strumenti dell’art. 43.

Il Far West dell’etere

In termini concreti, la sentenza della Corte Costituzionale sancì l’irrilevanza penale dell’esercizio trasmissivo da parte dei privati; ma ciò non determinava la liberalizzazione a livello amministrativo: l’attività dei privati risultava comunque soggetta e subordinata al rilascio di titolo abilitativo ad hoc.

E così, alla rivoluzionaria decisione della Corte Costituzionale, seguì il periodo conosciuto come “Far west dell’etere”, conseguente al ruolo di supplenza assunto dalla magistratura, a causa dell’inammissibile sonno del legislatore, con lo sviluppo di un nutrito contenzioso, come preconizzato da un altro studioso, Roberto Pardolesi.

E così l’occupazione degli spazi trasmissivi divenne per i privati, tipico modus operandi selvaggio, ma inevitabile, foriero di contenziosi civili, penali ed amministrativi. Ma anche il servizio pubblico cedette a questa tentazione e non sono pochi gli esempi di intere reti pubbliche, attivate in violazione dei limiti posti dai titoli amministrativi. Furono necessari altri quattordici anni, densissimi di episodi giudiziari, per il riconoscimento legislativo, attraverso la legge 223/1990 (cosiddetta Mammì, dal nome dell’allora Ministro delle Poste e Telecomunicazioni), dell’emittenza radiotelevisiva privata in ambito nazionale, attuata, tradendo l’indicazione della Corte Costituzionale quanto al tipo di titolo amministrativo da adottare.

Per anni, dunque, nonostante gli interventi della magistratura, le emittenti private, pur subendo gli interventi repressivi dei competenti uffici, amministrativamente non avevano titoli per beneficiare di tutele: la risposta tipica degli organi del Ministero P.T. all’epoca era “voi per noi non esistete”. Per cui, anche le aziende più strutturate si sono sviluppate con l’incubo di subire limitazioni e-e cessazione delle loro trasmissioni e delle conseguenti attività economiche ed informative, a causa di iniziative piratesche di concorrenti, interferenze al servizio pubblico, contenziosi con i mandatari degli autori ed editori, problematiche urbanistiche e d’inquinamento elettromagnetico.

Il pluralismo spontaneo post 1976, in situazione di anomia, fu quindi tutt’altro che ottimale e privo di situazioni persino abnormi, ma tutto ciò non fu conseguenza della sentenza 202, ma della latitanza del legislatore, che, sino all’agosto del 1990, salvo interventi-tampone, conseguenti ad interventi della magistratura, non trovò modo di trasformare in legge quelle basilari indicazioni formulate nelle decisioni della Corte Costituzionale.

Perché?

Perchè il legilatore rimase immobile

Ante 1976, secondo studiosi e politici il settore era cruciale e di grande rilevanza, anche a livello sociale. Dopo il 1976 terminò l’era degli annunci terroristici e del panico, anche perché le emittenti radiotelevisive private non minacciavano, a livello politico-informativo e commerciale, il servizio pubblico e gli altri media.

E così il settore fu inizialmente snobbato e lasciato in balia di sé stesso, continuando ad esser regolamentato in maniera frammentaria e ottimistica, soprattutto attraverso leggi ad -ma anche- contra personam, con la remota speranza del prevalere di un cannibalismo intrauterino, con il risultato finale di una tabula rasa. Così il settore, dopo una partenza effervescente, cominciò ad assumere rilevanza, solo a partire da primi anni ’80, indipendentemente dalla carenza di adeguata vis imprenditoriale (ancora prevalentemente persistente).

Quando cominciarono le prime serie minacce ad ascolti e pubblicità del servizio pubblico, soprattutto nel settore televisivo subentrarono visioni e veti politici incrociati, che si protrassero in maniera clamorosa persino all’interno del partito di maggioranza relativa. Ai politici comunque continuava e continua prioritariamente ad interessare la lottizzazione del servizio pubblico e, quindi, a monte, la sua buona salute, anche se, a livello di ascolti, sia la radio che la televisione pubblica non primeggiavano più.

Parallellamente, la mancata regolamentazione determinò per gli editori privati incertezze, problematiche aberranti e ingenti spese legali, come per pochi altri. La situazione creatasi dopo la sentenza del 1976 contribuì a creare un’immagine dell’emittenza privata assai distorta.

Al di là di un certo numero di situazioni abnormi (non esclusivamente dovute ai privati…), l’assetto progressivamente costituitosi non è stato certamente il peggiore: per quanto la polverizzazione dei primi decenni abbia limitato lo sviluppo di aziende adeguatamente strutturate a livello imprenditoriale, quanto al pluralismo, gli spazi d’emissione conquistati sul campo dall’emittenza privata sono stati superiori a quelli che una normativa emessa immediatamente dopo la sentenza n. 202 avrebbe concesso.

Cinquant’anni che hanno cambiato l’Italia

La radiotelevisione privata ha cambiato i costumi degli italiani, modernizzato i linguaggi e l’offerta di programmi, sviluppato la pubblicità e la tecnologia, prima di subire l’attacco dei nuovi media a partire dal XXI secolo.

Televisione digitale, Radio analogica e sfida IP

Nel settore televisivo l’avvento delle trasmissioni in tecnica digitale, eliminando quelle in tecnica analogica ha inciso fortemente su tutta una serie di dinamiche operative, in maniera poco percepita dall’opinione pubblica: certo è che difficilmente il modello di programmazione e di ascolto attuale resisterà molto. Nel settore radiofonico la tecnica analogica continua a predominare in termini d’ascolto e le parallele trasmissioni in digitale non hanno ancora fruizione e fruibilità rilevante, con il rischio che l’ascolto futuribile si sviluppi esclusivamente tramite internet, con il distruttivo risultato che ciascuna emittente si troverà in concorrenza con quelle del mondo intero…

Peraltro, date le sue peculiarità, il mezzo radiofonico ha manifestato maggiore capacità di mantenereun seguito assai rilevante rispetto a tutti gli altri media in pratica spariti, o ampiamente ridimensionati: ciò è avvenuto nonostante l’annichilimento di ogni creatività, l’omologazione della programmazione, l’appiattimento su stilemi di conduzione vieti e stantii (come la persistente e davvero stravagante presenza dei notiziari giornalistici anche nelle emittenti non dedicate all’informazione, ben oltre gli obblighi di legge), con l’aggravante del quasi inesistente ricambio generazionale a tutti il livelli.

La missione compiuta e la Costituzione vivente

Tornando a quel luglio 1976, in disparte dai dettagli anche inquietanti (dei quali pochi seppero e pochissimi si resero conto), la missione era compiuta.

In Italia il monopolio pubblico radiotelevisivo era terminato.

L’inizio della liberalizzazione dell’etere non fu conseguenza dello sviluppo tecnologico, ma del passare del tempo, cui conseguirono evoluzioni nella società e nelle visioni delle istituzioni, che cominciarono a demolire i presupposti del monopolio, sia pure attraverso un doloroso parto naturale assistito, con molti postumi e di lentissima guarigione, invece di un pratico e sano cesareo.

E finalmente, sempre attraverso articolati e sofferti passaggi giudiziari, il monopolio cessò totalmente nel 1990.

Dalle vicende riepilogate emerge l’inevitabile e fondamentale natura dinamica della carta costituzionale ed il ruolo essenziale svolto dai giudici.

Come nel celebre aforisma di Gustav Mahler (“La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”), il supremo testo legislativo della Repubblica Italiana non andrebbe sterilmente venerato, agitato e addirittura sacralizzato, quale strumentale simulacro statico, ma semplicemente applicato.

Costantemente e rispettosamente.

GIAN LUCA BARNESCHI

Photo Credit: iStock.com/banvega

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